Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354 
 
  1. Dopo l'articolo 35-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  «Articolo 35-ter (Rimedi risarcitori  conseguenti  alla  violazione
dell'articolo 3 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali  nei  confronti  di
soggetti detenuti o internati). - 1. Quando  il  pregiudizio  di  cui
all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo
non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da
violare l'articolo  3  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai  sensi
della legge 4 agosto 1955, n.  848,  come  interpretato  dalla  Corte
europea dei diritti dell'uomo, su istanza  presentata  dal  detenuto,
personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il
magistrato di sorveglianza dispone,  a  titolo  di  risarcimento  del
danno, una riduzione della pena detentiva  ancora  da  espiare  pari,
nella durata, a  un  giorno  per  ogni  dieci  durante  il  quale  il
richiedente ha subito il pregiudizio. 
  2. Quando il periodo di pena ancora  da  espiare  e'  tale  da  non
consentire la detrazione dell'intera misura  percentuale  di  cui  al
comma  1,  il  magistrato  di  sorveglianza   liquida   altresi'   al
richiedente,  in  relazione  al  residuo  periodo  e  a   titolo   di
risarcimento del danno, una somma di denaro  pari  a  euro  8,00  per
ciascuna giornata nella quale questi ha  subito  il  pregiudizio.  Il
magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in  cui
il periodo di  detenzione  espiato  in  condizioni  non  conformi  ai
criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per  la  salvaguardia
dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali  sia  stato
inferiore ai quindici giorni. 
  3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui  al  comma  1,  in
stato  di  custodia  cautelare  in  carcere  non  computabile   nella
determinazione  della  pena  da  espiare  ovvero  coloro  che   hanno
terminato di espiare la pena detentiva in  carcere  possono  proporre
azione, personalmente ovvero  tramite  difensore  munito  di  procura
speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel  cui
territorio hanno la residenza. L'azione deve essere proposta, a  pena
di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  cessazione  dello  stato  di
detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide
in composizione monocratica nelle forme di cui agli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce  il
procedimento non e' soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno  e'
liquidato nella misura prevista dal comma 2.». 
  2. Al comma 4 dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n.  354,
e' aggiunto il seguente periodo:  «Possono  altresi'  avvalersi,  con
compiti meramente ausiliari nell'esercizio delle  loro  funzioni,  di
assistenti volontari individuati  sulla  base  dei  criteri  indicati
nell'articolo 78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              La  legge  26  luglio  1975,  n.  354,   reca:   «Norme
          sull'ordinamento penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  6,   lett.   b),
          dell'articolo 69 della citata legge 26 luglio 1975 n. 354: 
              «Art. 69 (Funzioni e provvedimenti  del  magistrato  di
          sorveglianza). 
              In vigore dal 24 dicembre 2013 
              1.- 2.- 3.- 4.- 5. (Omissis). 
              6. Provvede a norma dell'articolo  35-bis  sui  reclami
          dei detenuti e degli internati concernenti: 
                a) (Omissis). 
                b) l'inosservanza da  parte  dell'amministrazione  di
          disposizioni previste dalla presente legge e  dal  relativo
          regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato
          un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti. 
              7.- 8. - 9. - 10. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 della Convenzione
          per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'
          fondamentali firmata a Roma  il  4  novembre  1950,  ed  il
          Protocollo addizionale alla Convenzione stessa,  firmato  a
          Parigi il 20 marzo 1952, ratificata ai sensi della legge  4
          agosto  1955,  n.  848  (Ratifica   ed   esecuzione   della
          Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
          delle liberta' fondamentali firmata a Roma  il  4  novembre
          1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione  stessa,
          firmato  a  Parigi  il  20  marzo  1952,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1955, n. 221): 
              «Art. 3 (Divieto della tortura). - Nessuno puo'  essere
          sottoposto a tortura ne' a pene  o  trattamenti  inumani  o
          degradanti.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  68
          della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 68 (Uffici  di  sorveglianza).-  1.  -  2.  -  3.
          (Omissis). 
              4. I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza
          non debbono essere adibiti ad altre  funzioni  giudiziarie.
          Possono altresi' avvalersi, con compiti meramente ausiliari
          nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari
          individuati sulla base dei criteri  indicati  nell'articolo
          78, la cui attivita' non puo'  essere  retribuita.  Possono
          altresi'  avvalersi,  con   compiti   meramente   ausiliari
          nell'esercizio delle loro funzioni, di assistenti volontari
          individuati sulla base dei criteri  indicati  nell'articolo
          78, la cui attivita' non puo' essere retribuita.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  78  della  citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354: 
              «Art. 78 (Assistenti  volontari).  -  L'amministrazione
          penitenziaria  puo',  su   proposta   del   magistrato   di
          sorveglianza, autorizzare persone idonee  all'assistenza  e
          all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo
          scopo di partecipare all'opera rivolta al  sostegno  morale
          dei detenuti e degli internati, e al  futuro  reinserimento
          nella vita sociale. 
              Gli  assistenti  volontari  possono   cooperare   nelle
          attivita' culturali e  ricreative  dell'istituto  sotto  la
          guida del direttore, il  quale  ne  coordina  l'azione  con
          quella di tutto il personale addetto al trattamento. 
              L'attivita' prevista  nei  commi  precedenti  non  puo'
          essere retribuita. 
              Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri
          di servizio sociale per  l'affidamento  in  prova,  per  il
          regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle
          loro famiglie.».